1. Il gestore non e' esonerato da alcuna delle responsabilita' che gli sono proprie in ragione delle attivita' esercitate ai sensi degli articoli 2.d e 3.2. 2. Le societa' concessionarie sono i due soli membri statutari e sociali del gestore e assumono solidalmente e in misura paritaria i diritti, le obbligazioni, i rischi e pericoli derivanti dalle sue attivita'. 3. La legislazione applicabile ai danni causati al personale del gestore, agli utenti o a terzi dal fatto dell'esistenza, della gestione, della manutenzione, del rinnovamento o della modernizzazione del traforo e dei suoi annessi e' quella dello Stato nel quale il danno si verifica. 4. Il gestore percepisce per conto delle societa' concessionarie pedaggi dagli utenti, al fine di coprire l'insieme delle spese sostenute da esse e dal gestore a titolo delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione e dalle due concessioni. Le entrate e le spese che derivano dalle missioni di cui all'art. 2.d, sono divise in parti uguali tra le societa' concessionarie.

Testo vigente dal 11 ottobre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-09-27;166~convenzione-art5 · fonte su Normattiva