[1]di autorizzazione in Italia

[2]1. L'Ambasciata della Repubblica del Cile inviera' una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana informandolo del nome del familiare presente in Italia che ha ricevuto un'offerta di lavoro alla quale intende corrispondere, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'. 2. Nel caso si tratti di attivita' lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio della procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potra' assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa vigente in Italia. 3. L'Ambasciata della Repubblica del Cile informera' prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attivita' lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attivita' lavorativa o riprendere un'attivita' lavorativa gia' conclusa, l'Ambasciata della Repubblica del Cile dovra' formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente Accordo. 4. Nel caso in cui l'attivita' lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica del Cile inviera' una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana, informandolo del nome del familiare presente in Italia che intende intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana, verificato che la persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente Accordo, sentiti i Dicasteri competenti, dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso. 5. L'Ambasciata della Repubblica del Cile informera' prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attivita' lavorativa autonoma autorizzata.

Testo vigente dal 21 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;166~accordo-art2 · fonte su Normattiva