[1], insegnanti e ricercatori

[2]1. I professori, gli insegnanti ed i ricercatori i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno applicabili soltanto se:

  • a)i professori, insegnanti o ricercatori visitano il Paese dietro invito del Governo, universita' od altri istituti di insegnamento degli Stati contraenti, e
  • b)l'insegnamento o la ricerca siano effettuati nel pubblico interesse, e non principalmente nell'interesse privato di qualche persona.

Testo vigente dal 7 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167~art20 · fonte su Normattiva