Art. 20 — Ricercatori, professori e insegnanti
I ricercatori, i professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
