la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio. tele condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore e' soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o puo' far valere in quest'ultimo un diritto e prestazioni.

Testo vigente dal 15 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167~art21 · fonte su Normattiva