1. Resta impregiudicata l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri delle Comunita' Europee che derivano dal diritto Comunitario. 3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni e della Convenzione di applicazione di detto Accordo del 19 giugno 1990, ne' quelle della Convenzione di Dublino del 15 luglio 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;639~accordo-art5 · fonte su Normattiva