quanto diversamente disposto nella presente Convenzione. i lavoratori aventi diritto a prestazioni in danaro da uno Stato contraente. le riceveranno a parita' di trattamento con i cittadini di tale Stato, sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo.

Testo vigente dal 15 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167~art9 · fonte su Normattiva