[1]Esportabilita' delle prestazioni in denaro

[2]Salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parita' di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto delle normative nazionali.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art9 · fonte su Normattiva