1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato si cumulano. se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano. 2. Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma ai sensi della legislazione italiana, l'interessato deve far valere almeno un anno di contribuzione compiuto in virtu' della predetta legislazione. 3. Ai fini dell'ammissione al l'assicurazione volontaria croata, le condizioni previste potranno essere soddisfatte anche sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione italiana. 4. La disposizione di cui al primo comma non autorizza l'iscrizione simultanea al l'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, nel caso in cui una tale possibilita' non sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Testo vigente dal 15 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167~art10 · fonte su Normattiva