ARTICOLO X (Segretariato)

  • a)Il Segretariato e' diretto dal Segretario esecutivo nominato dall'Assemblea delle Parti.
  • b)La durata del mandato del Segretario esecutivo e' di quattro anni, a meno che l'Assemblea delle Parti non decida diversamente.
  • c)L'Assemblea delle Parti puo' revocare il Segretario esecutivo, con decisione motivata, prima della fine del suo mandato.
  • d)Il Segretario esecutivo e' il rappresentante legale di EUTELSAT. Egli agisce sotto l'autorita' dell'Assemblea delle Parti ed e' direttamente responsabile dinanzi a quest'ultima dell'esecuzione di tutte le funzioni affidate al Segretariato.
  • e)Il Segretario esecutivo ha facolta' di nominare tutto il personale del Segretariato, subordinatamente alla approvazione dell'Assemblea, in conformita' alle disposizioni del paragrafo k) dell'articolo IX.
  • f)In caso di posto vacante del Segretario esecutivo, quando quest'ultimo e' assente o impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, il Segretario esecutivo interinale, debitamente designato dall'Assemblea delle Parti, dispone dei poteri conferiti dalla Convenzione al Segretario esecutivo.
  • g)Il Segretario esecutivo ed il personale del Segretariato si astengono da qualsiasi atto incompatibile con le loro responsabilita' in seno ad EUTELSAT.

Testo vigente dal 6 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;167~convenzione-artx · fonte su Normattiva