1. Il doppio cittadino sara' sottoposto agli obblighi del servizio militare della Alta Parte contraente sul cui territorio egli ha la residenza abituale a meno che non dichiari di voler soddisfare tali obblighi nei confronti dell'altra Parte. 2. La dichiarazione prevista nel precedente paragrafo ammessa solo nel caso in cui la legislazione dello Stato, ove il doppio cittadino desidera soddisfare i suoi obblighi, preveda un servizio militare. 3. Il doppio cittadino che ha la residenza abituale sul territorio di un terzo Stato, scegliera' quello dei due Stati, Parti della presente Convenzione, nel quale egli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1977
