Nonostante quanto disposto dall'articolo 2 della presente Convenzione, i "doppi cittadini" potranno prestare volontariamente servizio militare nell'Alta Parte contraente per la quale eserciteranno la propria scelta, prima di essere arruolati dall'altra Alta Parte contraente per compiere il servizio nazionale o militare attivo. Il periodo di servizio attivo, che avessero prestato in qualita' di volontari, verra' dedotto dalla durata del periodo di servizio che debbono prestare nell'Alta Parte contraente, nella quale - in applicazione di quanto disposto nell'articolo 2 - avrebbero dovuto compiere normalmente il servizio attivo.

Testo vigente dal 6 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168~art3 · fonte su Normattiva