Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente Convenzione: 1. Il doppio cittadino esentato per inattitudine fisica dall'adempiere i suoi obblighi di servizio militare nello Stato in cui egli deve adempirli, in conformita' alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, sara' considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Alta Parte contraente. 2. Tuttavia, se egli si fosse valso della facolta' di scelta prevista al paragrafo primo dell'articolo 2, egli non potra' beneficiare di dispensa dal servizio militare che nella misura in cui la stessa disposizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati.
Testo vigente dal 6 maggio 1977
