Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente Convenzione: 1. Il doppio cittadino esentato per inattitudine fisica dall'adempiere i suoi obblighi di servizio militare nello Stato in cui egli deve adempirli, in conformita' alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, sara' considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Alta Parte contraente. 2. Tuttavia, se egli si fosse valso della facolta' di scelta prevista al paragrafo primo dell'articolo 2, egli non potra' beneficiare di dispensa dal servizio militare che nella misura in cui la stessa disposizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati.

Testo vigente dal 6 maggio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168~art6 · fonte su Normattiva