Parti si adopereranno per accrescere la cooperazione fra le imprese italiane e lettoni in ogni settore economico ed, in particolare, nel settore agro-alimentare, dell'industria leggera, del legname e dell'industria chimica, della produzione di materiali da costruzione, della pesca, del trasporto, delle comunicazioni e della gestione dei porti, del turismo e delle altre attivita' terziarie, delle nuove tecnologie e dell'elettronica. Particolare attenzione verra' posta allo sviluppo della cooperazione fra le piccole e medie imprese.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;168~accordo-art4 · fonte su Normattiva