[1]nel settore della pesca e dell'acquacoltura
[2]Le Parti decidono di sviluppare la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda aspetti quali lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse ittiche, nonche' la valutazione dell'impatto ambientale. La cooperazione dovrebbe inoltre includere ambiti quali l'industria di trasformazione e la facilitazione degli scambi. La cooperazione nel settore della pesca potrebbe concretizzarsi nella conclusione di accordi di pesca bilaterali tra le Parti o tra la Comunita' europea e uno o piu' paesi membri della Comunita' andina e/o nella conclusione di accordi di pesca multilaterali tra le Parti.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
