PROTOCOLLO RELATIVO ALLA INTESA DI MADRID CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI ADOTTATO A MADRID IL 27 GIUGNO 1989 Articolo 1 Appartenenza all'Unione di Madrid Gli Stati membri di questo Protocollo (denominati piu' avanti "Stati contraenti"), anche se non sono membri dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma nel 1967 e modificato nel 1979 (piu' avanti denominato "Accordo di Madrid (Stoccolma)"), e le organizzazioni indicate nell'articolo 14.1.b) che sono membri di questo Protocollo (denominate piu' avanti "organizzazioni contraenti") sono membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono partecipi dell'Accordo di Madrid (Stoccolma). In questo Protocollo, l'espressione "parti contraenti" designera' sia gli Stati contraenti che le organizzazioni contraenti.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169~protocollo-art1 · fonte su Normattiva