Art. 9-sexies (Protocollo)
Salvaguardia dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) 1. Quando, nel caso di domanda internazionale o di una registrazione internazionale, l'Ufficio d'origine e l'Ufficio di uno Stato che e' parte sia di questo Protocollo che dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), le disposizioni di questo Protocollo non hanno validita' sul territorio di qualsiasi altro Stato che sia anche membro sia di questo Protocollo che dell'Accordo di Madrid (Stoccolma). 2. L'Assemblea puo', a maggioranza dei tre quarti, abrogare il comma 1., o limitare la portata trascorso il termine di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore di questo Protocollo, ma non prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui la maggioranza dei paesi membri dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) sono diventati membri di questo Protocollo. Solo gli Stati che sono partecipi del suddetto Accordo e di questo Protocollo avranno il diritto di partecipare al voto dell'Assemblea.
Testo vigente dal 31 marzo 1996
