Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989
Art. 14 (Protocollo)
' di adesione al Protocollo; entrata in vigore 1.a) Qualsiasi Stato membro della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale puo' aderire al presente Protocollo.
- b)Inoltre, qualsiasi organizzazione intergovernativa puo' parimenti aderire al presente Protocollo quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i)almeno uno degli Stati membri di tale organizzazione fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale;
- ii)la suddetta organizzazione possieda un Ufficio regionale per la registrazione dei marchi che hanno validita' sul territorio dell'organizzazione, a condizione che tale Ufficio non faccia oggetto di una notificazione in virtu' dell'articolo 9 quater. 2. Ogni Stato o organizzazione di cui al comma 1. puo' firmare il presente Protocollo. Ogni Stato o organizzazione di cui al comma 1. puo', se ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo o, se non ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di adesione al presente Protocollo. 3. Gli strumenti previsti al comma 2. sono depositati presso il Direttore generale. 4.a) Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito di quattro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che almeno uno di tali strumenti sia stato depositato da un paese membro dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) e che almeno un altro di tali strumenti sia stato depositato da uno Stato non membro dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) o da una delle organizzazioni di cui al comma 1.b).
- b)Nei riguardi di qualsiasi altro Stato od organizzazione elencato al comma 1., il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratificazione, accettazione, approvazione o adesione e' stata notificata dal Direttore generale. 5. Qualsiasi Stato od organizzazione di cui al comma 1. ha la facolta', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o del suo strumento di adesione a detto Protocollo, di dichiarare che la protezione risultante da una registrazione internazionale effettuata in virtu' del presente Protocollo prima della data di entrata in vigore del suddetto Protocollo nei suoi confronti non puo' fare oggetto di un'estensione sul suo territorio.
Testo vigente dal 30 marzo 1996
