Art. 4 (Protocollo)
della registrazione internazionale 1.a) A decorrere dalla data della registrazione o dell'iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3 ter, la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sara' la medesima come se questo marchio fosse stato direttamente depositato presso l'Ufficio di tale parte contraente. Se non e' stato notificato all'Ufficio internazionale nessun rifiuto in conformita' dell'Articolo 5.1 e 2, o se un rifiuto notificato in conformita' del suddetto articolo e' stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sara', a decorrere da tale data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall'Ufficio di questa parte contraente.
- b)L'indicazione delle classi di prodotti e di servizi prevista nell'articolo 3 non impegna le parti contraenti per quanto riguarda la valutazione dell'estensione della protezione del marchio. 2. Ogni registrazione internazionale godra' del diritto di priorita' stabilito dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, senza che sia necessario adempiere le formalita' previste nella lettera D del suddetto articolo.
Testo vigente dal 30 marzo 1996
