Art. 4-bis (Protocollo)
Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale 1. Quando un marchio che e' oggetto di una registrazione nazionale o regionale presso l'Ufficio di una parte contraente e' ugualmente oggetto di una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della medesima persona, la registrazione internazionale e' considerata come sostitutiva della registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di quest'ultima, a condizione che:
- i)la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda alla suddetta parte contraente in conformita' dell'articolo 3 ter. 1. oppure 2,
- ii)tutti i prodotti e servizi elencati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti elencati nella registrazione internazionale per quanto riguarda la suddetta parte contraente,
- iii)l'estensione summenzionata entri in vigore dopo la data della registrazione nazionale o regionale. 2. L'Ufficio di cui al comma 1. e' tenuto, su domanda, a prendere nota, nel suo registro, della registrazione internazionale.
Testo vigente dal 31 marzo 1996
