e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti 1. Quando la legislazione applicabile lo consente, l'Ufficio di una parte contraente a cui l'Ufficio internazionale ha notificato un'estensione a tale parte contraente, in conformita' dell'articolo 3 ter.1. oppure 2., della protezione risultante da una registrazione internazionale avra' la facolta' di dichiarare in una notificazione di rifiuto che la protezione non puo' essere accordata nella suddetta parte contraente al marchio oggetto di tale estensione. Questo rifiuto potra' essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtu' della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l'Ufficio che notifica il rifiuto. Tuttavia, la protezione non potra' essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione applicabile non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi. 2.a) Qualsiasi Ufficio che intendesse avvalersi di tale facolta' dovra' notificare il proprio rifiuto all'Ufficio internazionale, indicandone tutti i motivi, nel temine previsto dalla legge applicabile a tale Ufficio e, al piu' tardi, fatti salvi i punti b) e c); prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui la notificazione dell'estensione oggetto del comma 1. e' stata inviata a detto Ufficio dall'Ufficio internazionale.

  • b)Nonostante il punto a), qualsiasi parte contraente puo' dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtu' del presente Protocollo, il termine di un anno oggetto del punto a) e' sostituito da 18 mesi.
  • c)Tale dichiarazione puo' inoltre precisare che, qualora un rifiuto di protezione risulti da un'opposizione alla concessione di protezione, tale rifiuto puo' essere notificato all'Ufficio internazionale dall'Ufficio della suddetta parte contraente dopo la scadenza del termine di 18 mesi. Detto Ufficio puo', per cio' che concerne una data registrazione internazionale, notificare un rifiuto di protezione dopo la scadenza di 18 mesi, ma soltanto a condizione che:
  • i)esso abbia informato, prima della scadenza del termine di 18 mesi, l'Ufficio internazionale della possibilita' che le opposizioni siano depositate dopo la scadenza del termine di 18 mesi, e
  • ii)la notificazione del rifiuto basato su un'opposizione sia effettuata entro un termine massimo di sette mesi a decorrere dalla data in cui inizia a decorrere il termine dell'opposizione; se il termine dell'opposizione scade prima dei sette mesi, la notificazione deve essere effettuata entro il termine di un mese a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di opposizione.
  • d)Qualsiasi dichiarazione in conformita' dei punti b) oppure c) puo' essere fatta per mezzo degli strumenti previsti all'articolo 14.2., e la data in cui la dichiarazione entrera' in vigore sara' la medesima della data di entrata in vigore del presente Protocollo per cio' che concerne lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha fatto tale dichiarazione. Questa dichiarazione puo' essere fatta anche in seguito, ed in questo caso la dichiarazione entrera' in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del Direttore generale dell'Organizzazione (piu' avanti denominato "Direttore generale"), oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per cio' che concerne le registrazioni internazionali la cui data e' la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore oppure e' posteriore a tale data.
  • e)Allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, l'Assemblea procedera' ad una verifica del funzionamento del sistema fissato dai punti a) - d). Dopo di che, le disposizioni dei suddetti punti potranno essere modificate per decisione unanime dell'Assemblea. 3. L'Ufficio internazionale trasmettera' senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto. Il suddetto titolare avra' gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui presso l'Ufficio che ha notificato il proprio rifiuto. Quando l'Ufficio internazionale avra' ricevuto un'informazione in conformita' del comma 2.c) i), esso trasmettera' senza indugio tale informazione al titolare della registrazione internazionale. 4. I motivi di rifiuto di un marchio saranno comunicati dall'Ufficio internazionale agli interessati che ne faranno richiesta. 5. Qualsiasi Ufficio che, nei confronti di una data registrazione internazionale, non ha notificato all'Ufficio, internazionale un rifiuto provvisorio o definitivo, in conformita' dei commi 1. e 2., perdera', nei confronti di tale registrazione internazionale, il beneficio della facolta' prevista al comma 1.. 6. L'invalidazione, da parte delle autorita' competenti di una parte contraente, degli effetti, sul territorio di tale parte contraente, di una registrazione internazionale non potra' essere pronunciata senza che il titolare di questa registrazione internazionale sia stato messo in grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L'invalidazione sara' notificata all'Ufficio internazionale.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169~protocollo-art5 · fonte su Normattiva