Richiesta di "estensione territoriale" 1. Qualunque richiesta di estensione ad una delle parti contraenti della protezione risultante dalla registrazione internazionale dovra' formare oggetto di una specifica menzione nella domanda internazionale. 2. Una richiesta di estensione territoriale puo' essere avanzata anche posteriormente alla registrazione internazionale. Tale richiesta dovra' essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. Essa sara' immediatamente iscritta dall'Ufficio internazionale, che notifichera' senza indugio tale iscrizione all'Ufficio o agli Uffici interessati. Tale iscrizione sara' pubblicata nel bollettino periodico dell'Ufficio internazionale. Tale estensione territoriale produrra' i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sara' stata iscritta nel registro internazionale. Essa cessera' di essere valida allo scadere della registrazione internazionale cui si riferisce.

Testo vigente dal 31 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169~protocollo-art3ter · fonte su Normattiva