internazionale 1. Ogni domanda internazionale fatta in virtu' del presente Protocollo, dovra' essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. L'Ufficio d'origine certifichera' che le indicazioni che figurano nella domanda internazionale corrispondono a quelle che figurano, al momento della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso. Inoltre, il suddetto Ufficio indichera',

  • i)nel caso di una domanda di base, la data e il numero di tale domanda;
  • ii)nel caso di una registrazione di base, la data e il numero di tale registrazione come pure la data e il numero della domanda da cui proviene la registrazione di base. L'Ufficio d'origine indichera' inoltre la data della domanda internazionale. 2. Il depositante dovra' indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio e' richiesta, nonche', se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi. Se il depositante non fornisce tale indicazione, l'Ufficio internazionale classifichera' i prodotti e i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. L'indicazione delle classi fornita dal depositante sara' sottoposta al controllo dell'Ufficio internazionale, che lo esercitera' in accordo con l'Ufficio d'origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l'Ufficio internazionale, prevarra' il parere di quest'ultimo. 3. Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovra':
  • i)fare una dichiarazione in tal senso e completare la sua domanda internazionale con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;
  • ii)unire alla sua domanda internazionale esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall'Ufficio internazionale; il numero di questi esemplari sara' stabilito dal regolamento di esecuzione. 4. L'Ufficio internazionale registrera' immediatamente i marchi depositati in conformita' dell'articolo 2. La registrazione internazionale portera' la data in cui la domanda internazionale e' stata ricevuta dall'Ufficio d'origine a condizione che la domanda internazionale sia stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda internazionale non e' stata ricevuta entro tale termine, la registrazione internazionale portera' la data in cui la suddetta domanda internazionale e' stata ricevuta dall'Ufficio internazionale. L'Ufficio internazionale notifichera' senza indugio la registrazione internazionale agli Uffici interessati. I marchi registrati nel registro internazionale saranno pubblicati in un bollettino periodico edito dall'Ufficio internazionale, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda internazionale. 5. Ai fini della pubblicita' da dare ai marchi registrati nel registro internazionale, ciascun Ufficio ricevera' dall'Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto del suddetto bollettino secondo le condizioni stabilite dall'Assemblea di cui all'articolo 10 (piu' avanti denominata "Assemblea"). Tale pubblicita' sara' considerata sufficiente per tutte le parti contraenti, e nessun'altra potra' essere richiesta al titolare della registrazione internazionale.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169~protocollo-art3 · fonte su Normattiva