ARTICOLO IV 1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione la Commissione e' incaricata di studiare nella zona della Convenzione i tonnidi e specie affini (Scombriformi, ad eccezione delle famiglie Trichiuridae e Gempylidae e del genere Scomber) nonche' le altre specie ittiche sfruttate nelle riserve di pesca dei tonnidi della zona della Convenzione, che non sono oggetto di ricerche nell'ambito di un'altra organizzazione internazionale per la pesca. Questo studio includera' ricerche relative all'abbondanza, alla biometria ed all'ecologia dei pesci, all'oceanografia del loro ambiente ed all'influenza di fattori naturali ed umani sulla loro abbondanza. Per adempiere alle sue funzioni, la Commissione utilizzera' nella misura del possibile i servizi tecnici e scientifici degli organismi ufficiali delle Parti contraenti e delle loro rappresentanze politiche nonche' le informazioni emananti da tali organismi, e potra' se del caso utilizzare i servizi o le informazioni che potranno essere fornite da ogni istituzione o organizzazione pubblica o privata o da ogni privato; essa potra' inoltre intraprendere entro i limiti del suo bilancio, ricerche indipendenti destinate a completare i lavori compiuti dai governi e dalle istituzioni nazionali, o da altri organi internazionali. 2. L'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo comporta:

  • a)la raccolta e l'analisi di informazioni statistiche relative alle condizioni ed alle attuali tendenze delle risorse delle riserve di pesca dei tonnidi nella zona della Convenzione;
  • b)lo studio e la valutazione delle informazioni relative alle misure ed ai metodi miranti a mantenere, nella zona della Convenzione, le popolazioni di tonnidi a livelli che consentano un rendimento massimo sostenuto, compatibile con una efficace utilizzazione di queste risorse;
  • c)la presentazione alle Parti contraenti di raccomandazioni concernenti gli studi e le inchieste da intraprendere;
  • d)la pubblicazione ed in linea generale la divulgazione di rapporti sui risultati dei suoi lavori, nonche' di informazioni scientifiche di natura statistica, biologica e di altra natura relative alle riserve di pesca dei tonnidi nella zona della Convenzione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artiv · fonte su Normattiva