Articolo VIII 1.a) La Commissione e' abilitata ad adottare raccomandazioni sulla base dei risultati di indagini scientifiche, miranti a mantenere le popolazioni di tonnidi e di specie affini che possono essere catturate nella zona della Convenzione, a livelli tali da consentire un rendimento massimo sostenuto. Queste raccomandazioni saranno applicabili dalle Parti contraenti, alle condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. (b) Saranno adottate le raccomandazioni di cui sopra: (i) esclusivamente per iniziativa della Commissione qualora non esista alcuna sotto-commissione appropriata, o con l'accordo di almeno due terzi di tutte le Parti contraenti se vi e' una sotto-commissione appropriata; (ii) su proposta della sotto-commissione appropriata, se ne esiste una; (iii) su proposta delle sotto-commissioni appropriate nel caso in cui la raccomandazione prevista verta su un insieme di settori geografici, un insieme di specie o di gruppi di specie. 2. Ogni raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ha effetto per tutte le parti contraenti sei mesi dopo la data alla quale ne abbiano avuto notifica dalla Commissione con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo. 3. (a) Se una Parte contraente, in caso di una raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 1 (b) (i) di cui sopra o una Parte contraente membro di una sotto-commissione interessata, nel caso di una raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 1 (b) (ii) o (iii) presenta alla Commissione una obiezione alla raccomandazione nel termine di sei mesi previsto al paragrafo 2 di cui sopra, l'entrata in vigore della raccomandazione e' sospesa per un termine supplementare di sessanta giorni. (b) Ogni altra Parte contraente puo' in tal caso presentare una obiezione prima dello scadere di questo nuovo termine di sessanta giorni, o entro un termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla data della notifica di una obiezione presentata da un'altra Parte contraente, scegliendo il termine che scade per ultimo. (c) Allo scadere del termine o dei termini previsti per le obiezioni, la raccomandazione entra in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti che non hanno presentato obiezioni. (d) Tuttavia se sono state presentate obiezioni ai sensi dei capoversi (a) e (b) di cui sopra solo da una sola o da meno di un quarto delle Parti contraenti, la Commissione notifica immediatamente alla Parte o alle Parti contraenti che hanno presentato obiezioni che queste ultime sono considerate senza effetto. (e) Nel caso di cui al capoverso (d) di cui sopra, la Parte o le Parti contraenti interessate dispongono di un termine supplementare di sessanta giorni a decorrere dalla data di questa notifica per confermare le loro obiezioni. Allo scadere di questo termine, la raccomandazione entra in vigore tranne che nei confronti della Parte o delle Parti contraenti che hanno presentato una obiezione e che l'hanno confermata nel termine previsto. (f) Se sono presentate obiezioni ai sensi dei capoversi (a) e (b) di cui sopra da oltre il quarto ma da meno della maggioranza delle Parti contraenti, la raccomandazione entra in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno presentato obiezioni. (g) Se sono state presentate obiezioni dalla maggioranza delle Parti contraenti, la raccomandazione non entra in vigore. 4. Ogni Parte contraente che ha presentato una obiezione ad una raccomandazione puo' in ogni momento ritirare questa obiezione e la raccomandazione avra' effetto per questa Parte contraente sia immediatamente se e' gia' in vigore, sia alla data di entrata in vigore prevista dal presente articolo. 5. La Commissione notifica alla Parte contraente non appena le riceve, ogni obiezione ed ogni ritiro di obiezione nonche' l'entrata in vigore di ogni raccomandazione.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
