ARTICOLO IX 1. Le Parti contraenti hanno convenuto di adottare ogni disposizione necessaria per garantire l'applicazione della presente Convenzione. Ciascuna Parte contraente comunica alla Commissione ogni due anni o ogni qualvolta la Commissione lo richieda, un resoconto delle misure adottate a tal fine. 2. Le Parti contraenti s'impegnano: (a) a fornire, a richiesta della Commissione, tutte le informazioni scientifiche disponibili di natura statistica, biologica e di altra natura di cui la Commissione potrebbe avere bisogno ai fini della presente Convenzione; (b) nel caso in cui i loro servizi ufficiali non fossero in grado di ottenere esse stesse queste informazioni, ad autorizzare che la Commissione dopo averne fatto richiesta alla Parte contraente interessata, si procuri direttamente tali informazioni presso le imprese ed i pescatori disposti a comunicarle. 3. Le Parti contraenti s'impegnano, per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, a collaborare tra di loro per l'adozione di misure efficaci appropriate e convengono di istituire un sistema di controllo internazionale applicabile nella zona della Convenzione, ad esclusione del mare territoriale, e se del caso nelle altre acque su cui uno Stato e' abilitato ad esercitare la sua giurisdizione in materia di pesca secondo il diritto internazionale.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artix · fonte su Normattiva