ARTICOLO X 1. La Commissione adotta un bilancio di spese della Commissione per il periodo biennale successivo alla sessione ordinaria. 2. Ciascuna Parte contraente versera' a titolo di contributo annuo al bilancio della Commissione un importo corrispondente a: (a) 1 000 dollari USA per la sua quota in quanto Membro della Commissione; (b) 1 000 dollari USA per ciascuna delle sottocommissioni di cui e' parte; (c) nel caso in cui il bilancio proposto per le spese comuni di un determinato biennio superi l'importo totale dei contributi che la Parte contraente deve versare secondo i capoversi (a) e (b) del presente paragrafo, un terzo dell'importo di questa maggioranza sara' ripartito tra le Parti contraenti in misura proporzionale ai contributi che esse versano secondo i capoversi (a) e (b) del presente paragrafo. Per ripartire gli altri due terzi, la Commissione determinera' in base alle piu' recenti informazioni: (i) la somma del peso vivo del pescato di tonnidi e di speci affini dell'Atlantico e del peso netto della produzione di conserve di tali speci di ciascuna Parte contraente; (ii) la somma degli stessi elementi per quanto concerne l'insieme delle Parti contraenti. Il contributo di ciascuna Parte contraente sara' stabilito in funzione della cifra che la riguarda ai sensi del sotto-paragrafo (i) rispetto alla cifra determinata ai sensi del sotto-capoverso (ii) di cui sopra. La parte del bilancio preventivo che e' oggetto del presente capoverso sara' stabilita con l'approvazione di tutte le Parti contraenti presenti e che partecipano al voto. 3. Il Consiglio esamina la seconda meta' del bilancio preventivo biennale nella riunione ordinaria che tiene tra le sessioni della Commissione, e puo' autorizzare, nell'ambito del bilancio preventivo globale adottato dalla Commissione ed in base alla situazione esistente a quel momento e all'andamento previsto, una nuova ripartizione dei crediti iscritti al bilancio preventivo per il secondo anno. 4. Il Segretario esecutivo della Commissione notifica a ciascuna Parte contraente l'importo del suo contributo annuale. I contributi sono esigibili il 1 gennaio dell'anno al quale si riferiscono. I contributi non pagati il 1 gennaio dell'anno successivo sono considerati come essendo in mora. 5. I contributi al bilancio preventivo biennale sono pagabili nella moneta determinata dalla Commissione. 6. Nella sua prima sessione, la Commissione adotta un bilancio preventivo per il suo primo anno di funzionamento ancora da trascorrere e per l'esercizio biennale successivo. Essa trasmette senza indugio alle Parti contraenti le copie di questi bilanci preventivi, con una notifica dei loro rispettivi contributi per il primo anno. 7. In seguito, ed almeno sessanta giorni prima della sessione ordinaria della Commissione che precede il periodo biennale, il Segretario esecutivo sottopone a ciascuna Parte contraente un progetto di bilancio preventivo e le tariffe dei contributi. 8. La Commissione puo' sospendere il diritto di voto di ciascuna Parte contraente i cui arretrati di contributi sono uguali o superiori al contributo da essa dovuto per i due anni precedenti. 9. La Commissione costituisce un Fondo di rotazione destinato a finanziare le sue operazioni in attesa del recupero dei contributi annuali e per ogni altro fine che riterra' necessario. La Commissione stabilisce l'importo del Fondo, determina gli anticipi necessari per la sua formazione, ed adotta i regolamenti che governano il suo utilizzo. 10. La Commissione adotta misure affinche' si proceda annualmente ad una verifica indipendente dei suoi conti. I rapporti sui conti sono esaminati ed approvati dalla Commissione o dal Consiglio quando la Commissione non tiene una sessione ordinaria. 11. La Commissione puo' accettare per il proseguimento dei suoi lavori, contributi diversi da quelli previsti al paragrafo 2 del presente articolo.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
