di fondi 1. Il Segretario esecutivo e' autorizzato ad investire a breve scadenza i fondi che non sono necessari per fare fronte a fabbisogni immediati. E' autorizzato ad investire a lungo termine le somme a credito dei fondi di deposito secondo le modalita' autorizzate dalla Commissione o dal Consiglio. Gli interessi prodotti dall'investimento di somme iscritte a credito nei fondi di deposito, sono accreditati su tali conti. 2. Il Segretario esecutivo rende conto periodicamente degli investimenti a breve ed a lungo termine alla Commissione o al Consiglio
Testo vigente dal 20 giugno 1997
