Art. 27 (Protocollo 4)
[1]dei conti
[2]1. La contabilita' della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti la cui nomina e' raccomandata dal consiglio direttivo ed approvata dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni. 2. Le disposizioni dell'articolo III-384 della Costituzione si applicano soltanto a un esame dell'efficienza della gestione della Banca centrale europea.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
