Versamento delle quote

  • 1)Le quote di contribuzione al bilancio preventivo amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell'esercizio finanziario.
  • 2)Un Membro che non abbia versato integralmente il suo contributo al bilancio preventivo amministrativo entro sei mesi dal momento in cui e' esigibile, perde, fino a quando non abbia integralmente pagato la sua contribuzione, i suoi diritti di voto, la sua eleggibilita' al Comitato esecutivo nonche' il suo diritto di esprimere o di far esprimere per suo conto voti al Comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione presa dal Consiglio a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, il Membro in questione non viene privato di nessuno degli altri diritti che gli sono conferiti dal presente Accordo, ne' sollevato da alcuno degli obblighi che quest'ultimo impone.
  • 3)Un Membro il cui diritto di voto e' sospeso in applicazione sia delle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo, sia delle disposizioni dell'Articolo 42, rimane tuttavia obbligato a versare la sua quota.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art25 · fonte su Normattiva