COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI DELL'ATLANTICO Regolamento interno Articolo 1 Rappresentanza 1. Ciascuno Stato Membro della Commissione e' rappresentato in seno alla Commissione da tre delegati al massimo. 2. Ciascuno Stato Membro comunica al Segretario esecutivo, il prima possibile, i nomi dei suoi delegati alla Commissione e del suo corrispondente nominato in virtu' del paragrafo 4 del presente articolo, ed ogni modifica che potrebbe essere apportata. 3. Ad ogni riunione della commissione i delegati di ciascun Stato Membro sono abilitati a farsi accompagnare dai loro esperti e consiglieri i cui nomi saranno comunicati al Segretario esecutivo all'inizio di tale riunione o preliminarmente. 4. Ciascuno Stato Membro della Commissione indica un corrispondente la cui responsabilita' principale e' di garantire la corrispondenza per conto del suo paese durante gli intervalli tra le riunioni.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~regolamento-interno-art1 · fonte su Normattiva