1. Ciascuno Stato Membro dispone di un voto. 2. Le decisioni della Commissione sono adottate alla maggioranza dei suoi Stati membri con riserva delle disposizioni dell'articolo VIII paragrafo 1 (b) (i) e dell'articolo X paragrafo 2 (c) della Convenzione. 3. Il quorum e' costituito dai due terzi degli Stati membri della Commissione. 4. Il Presidente, o il Vice presidente che agisce in qualita' di Presidente, non ha diritto di voto ma puo' incaricare un altro delegato, un esperto o un consigliere della sua delegazione di votare in sua vece. 5. I voti avvengono a mano alzata mediante appello nominale o per scrutinio segreto. 6. Un voto per appello nominale ha luogo a richiesta di uno Stato membro della Commissione. Il voto per appello nominale avviene chiamando secondo l'ordine alfabetico inglese i nomi di tutti gli Stati membri della Commissione abilitati a partecipare al voto. Il Presidente tira a sorte il nome del primo votante. 7. Ogni questione puo' essere decisa per scrutinio segreto se la Commissione cosi' decide. 8. Nell'intervallo delle sessioni della Commissione, in caso di particolare necessita', e' possibile il voto per corrispondenza o con ogni altro mezzo di comunicazione. I voti sono comunicati al Presidente della Commissione dal corrispondente di ciascuno Stato membro. 9. Il diritto di voto di ogni Paese membro della Commissione puo' essere da essa sospeso se l'arretrato dei contributi di tale Stato membro e' pari o superiore ai contributi da esso dovuti per i due anni precedenti.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
