ordinarie della Commissione 1. La Commissione si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni due anni alla data e nel luogo determinati dalla Commissione. 2. Il Segretario esecutivo avvisa circa la riunione di ogni sessione ordinaria tutti gli Stati Membri della Commissione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed ogni governo e organizzazione internazionale invitata dalla Commissione ad inviare osservatori alla sessione. Gli avvisi di convocazione sono di regola inviati almeno novanta giorni prima dell'apertura della sessione.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
