esecutivo e personale della Commissione 1. La Commissione nomina il Segretario esecutivo e stabilisce la durata del mandato, il tasso di retribuzione e le spese di viaggio del Segretario esecutivo e dei membri del personale della Commissione e puo' adottare i regolamenti che ritiene auspicabili in queste materie. 2. Il Segretario esecutivo deve, con riserva del diritto di controllo esercitato dalla Commissione, adempiere a tutte le funzioni che gli sono conferite ai sensi della Convenzione e del presente Regolamento e ad ogni altra incombenza che possa essergli affidata periodicamente dalla Commissione o dal Consiglio. 3. I membri del personale, compreso il Vice-Segretario esecutivo, sono nominati dal Segretario esecutivo e dipendono dalla sua autorita'. 4. Il Segretario esecutivo ha il potere di delegare al Vice-Segretario esecutivo o in sua assenza al membro piu' alto in grado del personale tutti i poteri che puo' ritenere necessari per un soddisfacente esercizio delle sue responsabilita'.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
