e Resoconti 1. La Commissione sottopone ogni due anni a tutti gli Stati membri della Commissione un rapporto sui suoi lavori e sulle sue conclusioni. 2. Alla fine di ciascuna sessione il rapporto approvato dalla Commissione e' trasmesso dal Segretario esecutivo a tutti gli Stati Membri della Commissione, all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed ad ogni governo o organizzazione internazionale invitata ad inviare osservatori alla sessione. 3. Alla fine di ciascuna sessione, il Consiglio, le sotto-commissioni e gli altri organi sussidiari adottano un rapporto sottoposto all'organismo dal quale dipendono.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~regolamento-interno-art15 · fonte su Normattiva