del giorno 1. L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione ordinaria e' stabilito dal Segretario esecutivo previa consultazione con il Presidente ed e' allegato all'avviso di convocazione trasmesso dal Segretario esecutivo secondo l'articolo 2 paragrafo 2. 2. Ogni proposta concernente:

  • a)gli emendamenti al Regolamento interno;
  • b)gli emendamenti al Regolamento finanziario;
  • c)le decisioni relative alla creazione ed alla modifica delle sottocommissioni (salvo quanto concerne i Membri) a titolo dell'articolo VI della Convenzione;
  • d)le raccomandazioni ai sensi dell'articolo VIII paragrafo 1 della Convenzione;
  • e)gli emendamenti alla Convenzione ai sensi dell'articolo XIII paragrafo 1, della Convenzione; deve, per essere oggetto di una decisione della Commissione, essere stata iscritta all'ordine del giorno provvisorio. Per le sessioni ordinarie ogni proposta di tale natura dovra' essere anche essere stata oggetto di una memorandum esplicativo indirizzato agli Stati Membri almeno sessanta giorni prima della data dalla riunione. 3. Il Segretario esecutivo stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione straordinaria dopo aver consultato il Presidente sui punti che sono oggetto della riunione. Il Segretario esecutivo trasmette quest'ordine del giorno con l'avviso di convocazione che invia secondo l'articolo 3 paragrafo 2.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~regolamento-interno-art8 · fonte su Normattiva