[1]IN VIGORE
[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
[3](a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio 1995; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1995.
[4]3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se successiva, dalla data in cui e' stata prelevata l'imposta. 4. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito tra l'Italia e l'URSS, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, cessera' di avere effetto nelle relazioni tra l'Italia e l'Ucraina alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Testo vigente dal 7 agosto 2002
