[1]Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate
[2]1. Ciascuna delle Parti risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra Parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna delle Parti istituisce inoltre uno o piu' centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli investitori o ai prestatori di servizi dell'altra Parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri centri di informazione, che non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari. 2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
