[1]Sistema interno di controllo degli aiuti di Stato

[2]Per adempiere agli obblighi di cui agli articoli da 262 a 266 del presente accordo: 1. l'Ucraina adotta disposizioni legislative nazionali in materia di aiuti di Stato e istituisce un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la piena applicazione dell'articolo 262 del presente accordo, entro tre anni dall'entrata in vigore del medesimo. Tale autorita' puo' tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformita' ai criteri di cui agli articoli 262 e 264 del presente accordo, nonche' ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali. Ogni nuovo aiuto concesso in Ucraina deve essere compatibile con le disposizioni degli articoli 262 e 264 del presente accordo entro un anno dalla data di istituzione dell'autorita'. 2. L'Ucraina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e allinea tali regimi ai criteri di cui agli articoli 262 e 264 del presente accordo entro sette anni dall'entrata in vigore del medesimo. 3. a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 262 del presente accordo, le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dall'Ucraina venga valutato tenendo conto del fatto che l'Ucraina e' assimilata alle regioni dell'Unione europea di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  • b)Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta alla Commissione europea i dati relativi al prodotto interno lordo pro capite armonizzati a livello II della NUTS. L'autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni dell'Ucraina e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per poter tracciare una carta degli aiuti a finalita' regionale sulla base degli orientamenti UE in materia.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art267 · fonte su Normattiva