[1]Autorita' di regolamentazione

[2]1. Le Parti dispongono che le autorita' di regolamentazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di comunicazione elettronica. La Parte che mantiene la proprieta' o il controllo di un fornitore di servizi che fornisce reti e/o servizi pubblici di comunicazione provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attivita' inerenti alla proprieta' o al controllo. 2. Le Parti stabiliscono che l'autorita' di regolamentazione disponga di competenze sufficienti per regolamentare il settore. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi. 3. Le Parti dispongono che le decisioni e le procedure delle autorita' di regolamentazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 4. L'autorita' di regolamentazione ha il potere di condurre un'analisi dell'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi che figurano negli allegati1 acclusi al presente accordo. Quando l'autorita' di regolamentazione e' tenuta a decidere a norma dell'articolo 118 del presente accordo in merito all'istituzione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi, essa accerta in base a un'analisi di mercato se il mercato rilevante sia effettivamente concorrenziale. 5. Qualora accerti che un mercato rilevante non e' effettivamente concorrenziale, l'autorita' di regolamentazione individua e designa i fornitori di servizi che dispongono di un significativo potere di mercato e impone, mantiene in vigore o modifica, a seconda dei casi, gli obblighi di regolamentazione specifici di cui all'articolo 118 del presente accordo. Se conclude che il mercato e' effettivamente concorrenziale, l'autorita' di regolamentazione non impone ne' mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 118 del presente accordo. 6. Le Parti dispongono che un fornitore di servizi abbia il diritto di ricorrere contro la decisione di un'autorita' di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le Parti garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorita' di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso decida altrimenti. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresi' impugnabili dinanzi a un'autorita' giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo. 7. Le Parti provvedono affinche' le autorita' di regolamentazione, quando intendono adottare misure che attengano alle disposizioni della presente sottosezione e abbiano un impatto rilevante sul mercato interessato, diano alle parti interessate la possibilita' di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorita' di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Il risultato della procedura di consultazione e' reso pubblicamente disponibile, salvo nel caso di un'informazione riservata. 8. Le Parti provvedono affinche' i prestatori che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorita' di regolamentazione onde assicurare la conformita' alle disposizioni della presente sottosezione o alle decisioni adottate a norma della medesima sottosezione. Su richiesta, tali prestatori forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti dall'autorita' di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorita' di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorita' di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

[3]----------- 1 Per la parte UE l'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi costituisce l'allegato XIX. L'elenco dei mercati rilevanti di cui all'allegato XIX e' periodicamente rivisto dall'UE. Gli obblighi assunti a norma del presente capo dovranno tener conto di tale revisione. Per l'Ucraina l'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi costituisce l'allegato XX. L'elenco dei mercati rilevanti di cui all'allegato XX e' periodicamente rivisto dall'Ucraina sulla base del processo di ravvicinamento all'acquis previsto dall'articolo 124. Gli obblighi assunti a norma del presente capo dovranno tener conto di tale revisione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art116 · fonte su Normattiva