[1]Organismi di autoregolamentazione
[2]Se una delle Parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinche' i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parita' con i suoi prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, osserva gli obblighi di cui agli articoli 88 e 94 del presente accordo.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
