[1]Trattamento nazionale e trattamento della nazione piu' favorita

[2]1. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-D del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina concede:

  • i)per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi;
  • ii)per le attivita' di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE stabilite in Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi1. 2. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Parte UE concede:
  • i)per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Parte UE alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi;
  • ii)per le attivita' di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina stabilite nella Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi2. 3. Fatte salve le riserve degli allegati XVI-A e XVI-D del presente accordo, le Parti non adottano nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di persone giuridiche della Parte UE o dell'Ucraina nel loro territorio o loro attivita' successive allo stabilimento.

[3]----------- 1 Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo. 2 Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art88 · fonte su Normattiva