[1]Sistemi di pagamento e di compensazione

[2]Ciascuna delle Parti concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalita' e le condizioni che riconoscono il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso all'intervento del prestatore di ultima istanza della Parte.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art132 · fonte su Normattiva