[1]Sistemi di pagamento e di compensazione
[2]Ciascuna delle Parti concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalita' e le condizioni che riconoscono il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso all'intervento del prestatore di ultima istanza della Parte.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
