[1]Disposizioni in materia di facilitazione e ulteriore liberalizzazione

[2]1. Le Parti si consultano al fine di facilitare la circolazione dei capitali tra loro cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo. 2. Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme della Parte UE in materia di libera circolazione dei capitali. 3. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio riesamina le misure prese e determina le modalita' per un'ulteriore liberalizzazione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art147 · fonte su Normattiva