[1]1. Durante i primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti adottano misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

[2]2. Entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalita' per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art62 · fonte su Normattiva