[1]Cooperazione in materia di servizi finanziari

[2]Le parti si adoperano per incentivare la cooperazione in materia di servizi finanziari su temi di reciproco interesse nell'ambito dei rispettivi programmi e quadri legislativi e, se del caso, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo di libero scambio di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale cooperazione avviene tra le autorita' di regolamentazione e di vigilanza finanziaria dell'Unione e della Repubblica di Singapore sui temi della regolamentazione e della vigilanza finanziaria. Le autorita' di regolamentazione e di vigilanza finanziaria si consultano per definire gli strumenti di cooperazione piu' adeguati.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art24 · fonte su Normattiva