[1]Protezione concessa

[2]Le Parti osservano:

  • a)gli articoli da 1 a 22 della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) (di seguito "convenzione di Roma");
  • b)gli articoli da 1 a 18 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979) (di seguito "convenzione di Berna");
  • c)gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (1996) (di seguito "WCT"); e
  • d)gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (1996).

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art161 · fonte su Normattiva