[1]Protezione concessa
[2]Le Parti osservano:
- a)gli articoli da 1 a 22 della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) (di seguito "convenzione di Roma");
- b)gli articoli da 1 a 18 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979) (di seguito "convenzione di Berna");
- c)gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (1996) (di seguito "WCT"); e
- d)gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (1996).
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
