[1]Diritto di fissazione
[2]1. Ai fini del presente articolo, per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo. 2. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni. 3. Le Parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite. 4. Al distributore via cavo non e' concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
