[1]Tutela delle misure tecnologiche

[2]1. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo. 2. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicita' per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che:

  • a)siano oggetto di una promozione, di una pubblicita' o di una commercializzazione, con la finalita' di eludere, o
  • b)non abbiano, se non in misura limitata, altra finalita' o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o
  • c)siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalita' di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche. 3. Ai fini della presente sezione, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, cosi' come previsto dalla legislazione di ciascuna delle Parti. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione. 4. Le Parti, qualora prevedano limitazioni dei diritti di cui agli articoli 172 e 175 del presente accordo, possono disporre inoltre che i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o di una limitazione i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purche' il beneficiario abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 175, paragrafi 1 e 2, del presente accordo, non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art176 · fonte su Normattiva