[1]Attivita' riservate relative ai programmi per elaboratore

[2]Fatte salve le disposizioni degli articoli 183 e 184 del presente accordo, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell'articolo 181, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

  • a)la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;
  • b)la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;
  • c)qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art182 · fonte su Normattiva